Odg n.141 approvato dalla Commissione Bilancio del Senato, in cui il Governo s’impegna a valutare contributo a fondo perduto per le imprese operati nel settore dei matrimoni ed eventi privati

Il Senato,in sede di esame del disegno di legge 1994 di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19 premesso che:
a seguito dell'adozione delle misure restrittive causate dall'emergenza epidemiologica, il settore del wedding, al quale afferiscono aziende di catering, weddingplanner, fotografi, musicisti, fioristi e aziende che confezionano abiti da cerimonia, ha subito ingenti perdite;
dal mese di #marzo2020, sono state cancellate numerosissime cerimonie tra matrimoni, battesimi, comunioni e cresime, oltre a eventi di altra natura, IMPEGNA IL GOVERNO a valutare la possibilità di destinare risorse finalizzate al sostegno delle imprese del settore matrimoni ed eventi privati tramite erogazione di contributi a fondoperduto. 1.0.41
Gallone, Toffanin
Ritirato e trasformato nell'odg n. 141 «Art. 1-bis.
(Contributo a fondo perduto per le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati)
1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.
2. I contributi a fondo perduto di cui al comma 1 spettano alle imprese identificate secondo i codici ATECO di cui all'Allegato 2 a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per la ripartizione del Fondo e per l'accesso ai benefìci di cui al presente articolo».

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