BONUS PUBBLICITA’ 2021/2022
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Nella Legge di Bilancio 2021 è stato prorogato per il 2021 e 2022, il credito d'imposta al 50% e senza valore incrementale per investimenti pubblicitari fatti da aziende, con sede fiscale in Italia, su giornali, periodici cartacei e digitali.
Cos’è il bonus pubblicità?
E’ un’agevolazione fiscale, erogata sotto forma di credito d’imposta, che rientra nelle azioni promosse dallo Stato per contrastare la crisi delle imprese nel settore editoriale. Esattamente inserito nella LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178, comma 608, proroga l’agevolazione “bonus pubblicità” per gli anni 2021 e 2022, confermando i valori modificati dal Bonus pubblicità 2020, nel DL "Decreto Rilancio" decreto legge 16 marzo 2020 “Cura Italia” e poi con il decreto legge 13 maggio 2020 “Decreto Rilancio“, dove si evidenzia un’agevolazione del 50% sugli investimenti senza necessità del valore incrementale dell’1% rispetto agli investimenti degli anni precedenti con modifiche al limite di spesa e ai media disponibili. Come funziona?
Rispetto alla normativa de 2019 in cui l’agevolazione del 75% e l’obbligo di incremento di spesa dell’1% da un anno all’altro per recuperare i costi di investimento delle spese pubblicitarie effettuate sui media radio, TV, giornali e periodici (non partecipati dallo Stato) anche in versione digitale, per gli anni 2021 e 2022 è possibile ottenere il 50% di credito d’imposta senza i vincoli di spesa degli anni precedenti ma solo per investimenti su giornali e periodici, anche digitali e di fatto vengono escluse le attività su radio e TV locali e nazionali. I beneficiari ammessi al bonus possono utilizzare il credito maturato solo in compensazione F24, ciò vuol dire che il bonus non prevede rimborsi cash ma appunto “crediti d’imposta”, che i soggetti possono utilizzare per compensare il pagamento di altri tributi F24. I soggetti beneficiari restano invariati: imprese (grandi e piccole), lavoratori autonomi, enti non commerciali, con residenza fiscale in Italia.
La richiesta di agevolazione va inviata per via telematica all’Agenzia delle Entrate dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno, indicando le spese sostenute e da sostenere e identificare quelle ammissibili per l’agevolazione. Per completare l’iter e poter accedere al credito occorre inviare una dichiarazione nel mese di gennaio dell’anno successivo, che attesti gli investimenti effettuati. E per le testate online?
Per quanto riguarda gli investimenti su testate che utilizzano anche canali digitali, per trasmettere e divulgare contenuti e informazioni, tra cui redazionali e banner pubblicitari sul sito, dem, sms, marketing,newsletter, podcast, video interviste, attività social, link building, rientrano nell’agevolazione.
E’ un’agevolazione fiscale, erogata sotto forma di credito d’imposta, che rientra nelle azioni promosse dallo Stato per contrastare la crisi delle imprese nel settore editoriale. Esattamente inserito nella LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178, comma 608, proroga l’agevolazione “bonus pubblicità” per gli anni 2021 e 2022, confermando i valori modificati dal Bonus pubblicità 2020, nel DL "Decreto Rilancio" decreto legge 16 marzo 2020 “Cura Italia” e poi con il decreto legge 13 maggio 2020 “Decreto Rilancio“, dove si evidenzia un’agevolazione del 50% sugli investimenti senza necessità del valore incrementale dell’1% rispetto agli investimenti degli anni precedenti con modifiche al limite di spesa e ai media disponibili. Come funziona?
Rispetto alla normativa de 2019 in cui l’agevolazione del 75% e l’obbligo di incremento di spesa dell’1% da un anno all’altro per recuperare i costi di investimento delle spese pubblicitarie effettuate sui media radio, TV, giornali e periodici (non partecipati dallo Stato) anche in versione digitale, per gli anni 2021 e 2022 è possibile ottenere il 50% di credito d’imposta senza i vincoli di spesa degli anni precedenti ma solo per investimenti su giornali e periodici, anche digitali e di fatto vengono escluse le attività su radio e TV locali e nazionali. I beneficiari ammessi al bonus possono utilizzare il credito maturato solo in compensazione F24, ciò vuol dire che il bonus non prevede rimborsi cash ma appunto “crediti d’imposta”, che i soggetti possono utilizzare per compensare il pagamento di altri tributi F24. I soggetti beneficiari restano invariati: imprese (grandi e piccole), lavoratori autonomi, enti non commerciali, con residenza fiscale in Italia.
Le spese ammissibili al credito d’imposta sono gli investimenti per l’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su testate editoriali, come indicato dal legislatore:giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione, e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile. Questo è un aspetto molto importante per chi intende fare pubblicità sui canali digitali, in quanto attività promozionali su siti e/o portali che non hanno un direttore responsabile, l’iscrizione al ROC o al Tribunale non possono beneficiare dell’agevolazione.
Le spese da portare a compimento per acquistare pubblicità sono ammesse se da queste si escludono spese accessorie o derivanti da costi di intermediazione o da spese che non siano riservate esclusivamente all’acquisto di spazi pubblicitari, anche se eventualmente legate a essi o comunque a essi funzionali.
Non possono essere agevolati gli investimenti che riguardano:altre forme di pubblicità, ad esempio: grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme online, etc.
Quando scade?La richiesta di agevolazione va inviata per via telematica all’Agenzia delle Entrate dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno, indicando le spese sostenute e da sostenere e identificare quelle ammissibili per l’agevolazione. Per completare l’iter e poter accedere al credito occorre inviare una dichiarazione nel mese di gennaio dell’anno successivo, che attesti gli investimenti effettuati. E per le testate online?
Per quanto riguarda gli investimenti su testate che utilizzano anche canali digitali, per trasmettere e divulgare contenuti e informazioni, tra cui redazionali e banner pubblicitari sul sito, dem, sms, marketing,newsletter, podcast, video interviste, attività social, link building, rientrano nell’agevolazione.